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Misure per il mercato lattiero svizzero – 2019

La seguente tabella illustra i prodotti per cui esistono misure e strumenti.
 

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Mezzi finanziari e supplementi – 2019 

Anche nel 2019 la Confederazione ha concesso un supplemento per il latte trasformato in formaggio di 15 centesimi il chilogrammo e un supplemento per il foraggiamento senza insilati di 3 centesimi il chilogrammo. Per entrambi i supplementi sono stati spesi quasi 230 milioni di franchi.

Nel 2019 la Confederazione ha versato per la prima volta un supplemento pari a 4,5 centesimi il chilogrammo a tutti i produttori di latte commerciale onde compensare la maggiore pressione del mercato cui sono esposti nella fornitura all’industria alimentare dall’abolizione dei contributi all’esportazione per i prodotti agricoli trasformati («legge sul cioccolato»). Per questo supplemento sono stati impiegati circa 150 milioni di franchi.

Per l’amministrazione dei dati sul latte e per i mezzi informatici in ambito lattiero la Confederazione ha speso 2,7 milioni di franchi circa.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ha concluso con la TSM Fiduciaria Sagl (TSM) un accordo di prestazione, che scade a fine 2021, in base al quale quest’ultima è incaricata di registrare e verificare i dati della produzione e della valorizzazione del latte. I valorizzatori di latte sono tenuti a fornire tali dati alla TSM a cadenza mensile. La TSM è responsabile dell’ottemperanza dell’obbligo di notifica. In caso d’irregolarità, alle ditte e aziende interessate vengono irrogate sanzioni. Avvalendosi dei dati sulla valorizzazione del latte trasmessile, la TSM elabora i dati per il versamento dei supplementi. Questi sono comunicati due volte alla settimana all’UFAG il quale provvede al versamento dei supplementi ai valorizzatori di latte che successivamente li erogheranno ai produttori.

Conformemente all’ordinanza sul sostegno del prezzo del latte (OSL; RS 916.350.2), i valorizzatori sono tenuti a versare i supplementi entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte trasformato in formaggio. Nel conteggio concernente l’acquisto di latte i supplementi vanno indicati separatamente in base ai produttori. I valorizzatori del latte sono tenuti altresì a indicare nella loro contabilità i supplementi ricevuti e pagati.

Nell’anno oggetto del rapporto hanno beneficiato di supplementi per il latte 2221 valorizzatori, per un totale di 230 milioni di franchi; l’importo corrisposto mediamente a ciascun valorizzatore ammontava a 103 500 franchi. Dalla ripartizione emerge che i supplementi sono concentrati su poche grandi aziende di trasformazione del latte: il 15 % dei valorizzatori ha infatti ricevuto quasi il 95 % dei supplementi per il latte, il 60 % delle aziende di trasformazione ha ricevuto al massimo 10 000 franchi all’anno. In questi casi si trattava prevalentemente di aziende d’estivazione con produzione in proprio di formaggio. Per questa classe di dimensioni i supplementi erogati per il latte trasformato in formaggio sono stati complessivamente di 3,9 milioni di franchi.

Il Settore Revisioni e ispezioni dell’UFAG effettua controlli basati sul rischio presso i valorizzatori che notificano i dati sul latte e richiedono supplementi. Nell’anno oggetto del rapporto sono state controllate 222 aziende. Per 76 di esse, gli ispettori dell’UFAG hanno sollevato contestazioni. La maggior parte di queste ha comportato un’ammonizione a causa, ad esempio, di lievi errori di registrazione o lacune riscontrate per la prima volta. I valorizzatori che hanno ricevuto supplementi in eccesso sulla scorta di notifiche inesatte dei dati sulla valorizzazione del latte sono tenuti a restituirli.

Organizzazione di categoria Interprofessione Latte

Il 15 novembre 2017 il Consiglio federale, in virtù dell’articolo 37 della legge sull’agricoltura (LAgr; RS 910.1), ha conferito per quattro anni il carattere di obbligatorietà generale alle disposizioni del contratto standard dell’IP Latte per la prima e la seconda fase di acquisto nonché alla segmentazione per gli acquirenti e i venditori di latte crudo <FF 2017 6613>. Per tutti gli acquisti e le vendite di latte crudo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021 devono essere stipulati contratti scritti con una durata di almeno un anno. Nei contratti il quantitativo di latte deve essere classificato nei segmenti A, B e C in base al relativo scopo di utilizzo. Nei conteggi dei pagamenti del latte occorre indicare separatamente i quantitativi e i prezzi per segmento.
 

Suddivisione del latte nei vari segmenti, secondo lo scopo di utilizzo

Segmento A Prodotti a elevato valore aggiunto con protezione doganale o sostegno (supplementi per latte trasformato in formaggio, compensazione del prezzo della materia prima).
Segmento BLatticini con valore aggiunto limitato senza protezione doganale o sostegno per il mercato interno e per l’esportazione.
Segmento CProdotti a basso valore aggiunto per il mercato mondiale.


Gli acquirenti di latte devono comunicare al loro venditore entro il 20 del mese le condizioni concernenti il quantitativo e il prezzo per il mese successivo. I venditori di latte, in particolare anche i produttori lattieri, grazie a questa prescrizione complementare dispongono di una base decisionale più vincolante per un eventuale adeguamento dei quantitativi di latte o un cambio del canale di smercio. In virtù della legge sull’agricoltura, il Consiglio federale non può conferire il carattere di obbligatorietà generale a disposizioni in materia di fissazione dei prezzi e dei quantitativi poiché in ogni caso questa resta una competenza dei partner contrattuali.

I commercianti e i valorizzatori sono tenuti a notificare mensilmente alla TSM i quantitativi di latte venduti e acquistati per ogni segmento e in relazione ai segmenti B e C i latticini prodotti ed esportati. Nel 2019, secondo la valutazione del primo acquisto di latte, l’82,9 % di latte è stato commercializzato nel segmento A (2018: 84,9 %), il 17,1 % in quello B (2018: 14,6 %) e lo 0,5 % nel segmento C (2018: 0,5 %).

A fine anno la TSM verifica se i quantitativi di latte acquistati nei segmenti B e C coincidono con i quantitativi venduti o con i latticini prodotti ed esportati in questi stessi segmenti. Nel caso di differenze superiori al 5 % per segmento nell’arco di un anno l’IP Latte può irrogare sanzioni.

Hans Ulrich Leuenberger, UFAG, Prodotti animali e allevamento, hansulrich.leuenberger@blw.admin.ch
Monika Meister, UFAG, Prodotti animali e allevamento 

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